PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. È istituita un'Assemblea per la riforma della Costituzione, di seguito denominata «Assemblea», con il compito di predisporre un nuovo testo della parte seconda della Costituzione.

Art. 2.

      1. L'Assemblea è composta da centocinquanta membri, eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
      2. Tutte le regioni esprimono almeno un rappresentante nell'Assemblea. La ripartizione dei seggi tra le regioni è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in proporzione alla popolazione delle regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale.
      3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, le cui disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono modificate ai sensi delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e altresì coordinate, per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, lo svolgimento delle operazioni di voto e la disciplina dell'elettorato attivo, con le vigenti disposizioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 

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Art. 3.

      1. L'ufficio di membro dell'Assemblea è incompatibile con qualunque altra carica pubblica e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale.
      2. Ai membri dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67, 68 e 69 della Costituzione.
      3. L'Assemblea giudica sui titoli di ammissione dei propri membri.

Art. 4.

      1. Le elezioni per l'Assemblea sono indette con decreto del Presidente della Repubblica entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 3.
      2. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è stabilito altresì il giorno per lo svolgimento delle elezioni, che devono comunque avere luogo nel periodo compreso tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla data di emanazione del decreto medesimo. La prima seduta dell'Assemblea ha luogo entro venti giorni dalla data delle elezioni.
      3. Nel decreto di indizione di cui al comma 1 è inoltre indicata la sede dell'Assemblea e dei suoi uffici.

Art. 5.

      1. L'Assemblea approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei componenti ed elegge tra i suoi membri il Presidente, due vice presidenti e quattro segretari che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.

Art. 6.

      1. L'Assemblea provvede alle spese e alla gestione delle risorse ad essa attribuite dalla legge secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

 

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      2. L'apparato di supporto ai lavori dell'Assemblea è costituito da personale messo a disposizione dalle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base di intese tra i rispettivi Uffici di presidenza. Per ulteriori, motivate esigenze, l'Assemblea può altresì disporre di personale comandato dalle amministrazioni pubbliche.

Art. 7.

      1. L'Assemblea conclude i suoi lavori con l'approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, entro dodici mesi dalla data della prima seduta, del testo di cui all'articolo 1, comma 1. Il testo approvato è immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Il testo approvato è sottoposto a referendum popolare, da effettuare entro tre mesi dalla data di pubblicazione del medesimo testo nella Gazzetta Ufficiale.
      3 Qualora un quarto dei componenti dell'Assemblea presenti un testo di minoranza, quest'ultimo è pubblicato nelle forme previste dal comma 1 ed è sottoposto a referendum popolare in alternativa al testo approvato con la maggioranza di cui al medesimo comma 1.
      4. Il testo sottoposto a referendum è promulgato se è approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il testo approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data in cui si è svolto il referendum popolare ed entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
      5. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo di cui al comma 4.